TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

Art. 7.
(Imposta di scopo per la realizzazione
di opere pubbliche).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'istituzione di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel comma 5 del presente articolo.

      145. A decorrere dal 1o gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'istituzione di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel comma 149.

      2. Il regolamento che istituisce l'imposta determina:       146. Identico.

          a) l'opera pubblica da realizzare;

          b) l'ammontare della spesa da finanziare;

          c) l'aliquota di imposta;

          d) l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all'esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell'imposta comunale sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro;


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          e) le modalità di versamento degli importi dovuti.

      3. L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed è determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.

      147. Identico.

      4. Per la disciplina dell'imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.       148. Identico.
      5. L'imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche:       149. Identico.

          a) opere per il trasporto pubblico urbano;

          b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;

          c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;

          d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;

          e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;

          f) opere di restauro;

          g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;

          h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche;

          i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica.

      6. Il gettito complessivo dell'imposta non può essere superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.

      150. Identico.

      7. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i contribuenti possono chiedere il rimborso degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.       151. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.

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